Il logopedista e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attivita’ nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in eta’ evolutiva, adulta e geriatrica. 2. L’attivita’ del logopedista e’ volta all’educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi. 3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il logopedista: a) elabora, anche in e’quipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all’individuazione e al superamento del bisogno di salute del disabile; b) pratica autonomamente attivita’ terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilita’ comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali; c) propone l’adozione di ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia; d) svolge attivita’ di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari e in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali; e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. 4. Il logopedista svolge la sua attivita’ professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Articolo 2 Art. 2. 1. Con decreto del Ministero della sanita’ e’ disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale. Articolo 3 Art. 3. 1. Il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione. Articolo 4 Art. 4. 1. Con decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 3, ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.